esercizio abusivo di esercizio di vicinato
Carissimo Francesco C.,
Ti mando un quesito nella speranza di avere una risposta, che non ho ancora ricevuta per per un precedente quesito, e perché sei il migliore.
Te lo schematizzo per essere più chiaro possibile.:
• In data 10.03.2012 un cittadino presenta scia per vicinato
• Il 15.04.2012 il responsabile suap chiede documentazione integrativa con avviso di archiviazione della stessa nel caso di omessa presentazione dei documenti richiesti
• Detti documenti non vengono presentati nei termini richiesti e quindi il responsabile suap emette provvedimento di archiviazione che manda al competente ufficio per la notifica
• In data 19.06.2023 questo Signore trasmette comunicazione di cessazione dell’attività, lasciando intendere (ma subito dopo accertato), che lo stesso ha esercitato l'attività abusivamente dal 19.03.2012 al 19.06.2023.
• L’ufficio di p.l. emette verbale di contestazione della violazione in data30.01.2024, che viene poi notificato il 19.02.2024.
• In seguito a detta notifica, il trasgressore, in data 08.03.2024, invia scritti difensivi con richiesta di annullamento di detto verbale, affermando di non aver mai ricevuto l’avviso di archiviazione della scia
• Ma il guaio grosso sai qual è? Che noi non abbiamo trovato la ricevuta di ritorno della Racc. A.R. con la quale è stato spedito detto avviso e quindi la prima cosa che ti chiedo è questa:
• In che modo, se esiste, possiamo formulare le controdeduzioni?
• E ancora: col verbale redatto in data 31.01.2024, notificato poi il 19.02.2024, per una violazione accertata solo al momento del ricevimento della comunicazione di cessazione dell’attività in data 19.06.2023, si possono considerare rispettati i tempi di notifica (90 gg.) previsti dall’art. 14 della legge 689/81?
• Se non riusciamo a trovare la ricevuta di ritorno, dobbiamo annullare il citato verbale di contestazione?
Grazie infinite per la risposta che spero di ricevere per poter definire la relativa pratica.