Verbale di contestazione violazione art. 82 cc.8-10 C.d.S.

Codice della Strada

Ai sensi dell’articolo 54 comma 1 lettera d), per autocarri s’intendono quei “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”. In virtù di tale definizione, secondo la giurisprudenza, le varie circolari e pareri allegati dei ministeri preposti, il trasporto di persone è consentito quando queste sono addette al carico e allo scarico delle merci e comunque nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione. Sull’argomento, è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate che richiamando l'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 vengono stabilite delle caratteristiche tecniche entro cui fiscalmente per un autocarro è consentito il trasporto privato di persone, a prescindere dalla categoria di omologazione del veicolo. Detto provvedimento, viene poi richiamato da una circolare della MCTC di Bologna. Infine, si allega anche il parere del MIT prot. n. 13712 del 14.06.2012, con cui il Ministero solleva la problematica relativa alla decorrenza del provvedimento di Sospensione della carta di circolazione infatti esso è collegato al materiale ritiro del documento, con conseguente impossibilità di emetterlo qualora la carta di circolazione non venga ritirata. Di conseguenza, per gli effetti di cui al comma 7 dell’articolo 214, in assenza del provvedimento di sospensione il fermo amministrativo non è possibile applicarlo. Nell’allegato verbale di contestazione, si va a trattare in modo specifico detti argomenti, semplificando il più possibile l’accertamento su strada degli operatori.

Si ringrazia per la collaborazione il collega Francesco Cappelletti della Polizia Locale Morrovalle (MC).

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