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Cronotachigrafo analogico
Autotrasporto -
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Relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
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Che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
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Periodi di guida e di riposo (REG. CE 561/2006) e apparecchi di controllo/registrazione (REG CEE 3821/1985) quesiti e chiarimenti interpretativi
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Modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ATTESTAZIONE ATTIVITA'
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Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada
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D.M. 20 giugno 2007. Deroga dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.
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<p class="rtejustify"><span style="font-size:10px;">Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Disposizioni esplicative ed attuative. </span></p>
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<p class="rtejustify">Che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo</p>
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La scheda è una raccolta di sentenze inerenti il cronotachigrafo.
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<p class="rtejustify"><span style="font-size:12px;">Per il controllo del cronotachigrafo e dei tempi di riposo, non serve la contestazione immediata, in quanto trattasi di attività d'indagine impegnativa e quindi non compatibile con la contestazione immediata.</span></p>
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<p class="rtejustify"><span style="font-size:10px;">La corte di Cassazione sezione penale ha confermato che l'utilizzo della calamita configura il reato di cui all'articolo 437 codice penale chiarendo per l'ennesima volta che l'applicazione dell'art 179 del C.d.S non esclude l'applicazione del precetto penale</span></p>
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Relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
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Che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
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Periodi di guida e di riposo (REG. CE 561/2006) e apparecchi di controllo/registrazione (REG CEE 3821/1985) quesiti e chiarimenti interpretativi
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Modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ATTESTAZIONE ATTIVITA'
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Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada
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D.M. 20 giugno 2007. Deroga dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.
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<p class="rtejustify"><span style="font-size:10px;">Decreto dirigenziale prot. n. 215 del 12 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi. Disposizioni esplicative ed attuative. </span></p>
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<p class="rtejustify">Che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo</p>
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La scheda è una raccolta di sentenze inerenti il cronotachigrafo.
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<p class="rtejustify"><span style="font-size:12px;">Per il controllo del cronotachigrafo e dei tempi di riposo, non serve la contestazione immediata, in quanto trattasi di attività d'indagine impegnativa e quindi non compatibile con la contestazione immediata.</span></p>
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<p class="rtejustify"><span style="font-size:10px;">La corte di Cassazione sezione penale ha confermato che l'utilizzo della calamita configura il reato di cui all'articolo 437 codice penale chiarendo per l'ennesima volta che l'applicazione dell'art 179 del C.d.S non esclude l'applicazione del precetto penale</span></p>