parametro numerico giochi installabili

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biagiomaiolo47
Ritratto di biagiomaiolo47
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Iscritto: 09/11/2022

Carissimi,
la legge regione puglia n. 43/201- così come modificata dalla l.r. 21/2019, stabilisce:
a)…omissis……….
b) negli esercizi di cui alla precedente lettera a), (giochi di cui all’art. 6, c. 10, tulps) con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;
La G.d.F., nel corso di un controllo delle sale gioco, ha rilevato che su una superficie di mq. 42 risultavano installati n. 4 apparecchi da gioco anziché 2, come stabilito dalla citata lett. b).
Ci ha trasmesso quindi il verbale di constatazione per l’applicazione delle relative sanzioni.
La legge reg. citata però non include questo caso, e pertanto, come dobbiamo agire, nel senso: quale sanzione applicare?
Vi ringrazio per la risposta e vi mando affettuosi saluti.
p.s. – la regione puglia 43/2013 non ha tenuto conto delle disposizioni di cui al d.d. 27 luglio 2011 (Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilita' di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.) anche se pubblicata in data successiva, appunto il 2013.

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