OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO..... COME VI COMPORTATE?
Nel momento in cui accertiamo che un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, occupa suolo pubblico abusivamente,
1) sanzioniamo ex art 20 commi 1 e 4 del cds ordinando anche il ripristino dei luoghi come sanzione accessoria.
2) c.n.r. per violazione art. 633 e 639 bis del c.p.
3) sanzione ex art 17 comma 1 del codice del commercio Puglia Legge Regionale n. 24 del 16 Aprile 2015 che recita "L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggei a previa SCIA al SUAP competente per territorio" (Sulla SCIA va integrata la superficie "esterna" poichè trattasi dunque di ampliamento) sanzionato dall'articolo 61 comma 6 della stessa legge.
QUESITO:
se il giorno successivo dovesse succedere che l'esercente "X" ha ancora tavoli e sedie, abusivamente, ancora una volta
1) art 20 c. 1 e 4 del cds
2) cnr art 633 e 639 bis
3) si deve sanzionare OGNI VOLTA e PIU' VOLTE anche ai sensi dell'art. 17 comma 1 del codice del commercio Puglia Legge Regionale n. 24 del 16 Aprile 2015,
oppure tale sanzione VA CONTESTATA SOLO UNA VOLTA?
possibili soluzioni
[ ] sanzionare una volta come spiegato ai punti 1 - 2 - 3. - se l'esercente non ottempera
alla sanzione accessoria della rimozione BISOGNA PROCEDERE ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 C.d.S. e dell’art. 3, comma 16, della L. n. 94/2009 quindi ordinare tanto il ripristino dello stato dei luoghi quanto la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a giorni 5 (cinque), che decorreranno dal giorno immediatamente seguente a quello di avvenuta notificazione del presente provvedimento.
[ ] se non vi è stata ORDINANZA di ripristino dello stato dei luoghi, che fate..... sanzionate piu' volte come detto ai punto 1,2,3?
oppure SOLTANTO PUNTI 1 E 2 ??