ABOLIZIONE SCHEDA DI TRASPORTO.

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rudi_z
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Allego circolare Ministero Interno, inerente abrogazione scheda di trasporto. 

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,

delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Prot. n. 300/A/9221/14/108/44

Roma, 31 dicembre 2014

OGGETTO:
Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Soppressione delle disposizioni riguardanti la scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005. Prime disposizioni operative.

Nel S.O.G.U. n. 300, del 29.12.2014, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (1) (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in vigore, per gli aspetti che qui interessano, dall'1.1.2015, che ha apportato alcune modifiche al DLG 21 novembre 2005, n. 286 (2) (disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore) [1].

In particolare, si segnala che la predetta disposizione normativa ha soppresso l'art. 7 bis del DLG 21 novembre 2005, n. 286 (2), riguardante la redazione e l'obbligo di avere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi una scheda di trasporto o un documento equivalente.

La disposizione ha inoltre previsto che sia parimenti soppresso ogni riferimento alla scheda di trasporto contenuto nello stesso DLG n. 286/2005 (2).

Facendo riserva di approfondire la tematica con una direttiva in corso di predisposizione, che terrà conto anche delle nuove disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 190/2014 (1) all'art. 83-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3), e s.m.i., in materia di responsabilità del committente per le verifiche della regolarità contributiva e fiscale che deve compiere nei confronti del vettore a cui affida il trasporto, si forniscono le seguenti disposizioni operative:

a)
a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014 (1), non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto o dei documenti ad essa equipollenti di cui all'art. 7 bis del DLG n. 286/2005 (2). Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).

b)
Le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell'entrata in vigore della legge in esame, restano pienamente valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento.

c)
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto, di cui all'art. 7 del DLG n. 286/2005 (2), le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del DLG n. 286/2005 (2) devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, fermo restando le conseguenze sanzionatorie previste dallo stesso comma 4 del citato art. 7, le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'art. 180, c. 8, CDS (4).

d)
Por effetto dell'abrogazione dell'art. 7 bis del DLG n. 286/2005 (2) resta priva di sanzione la condotta del committente prevista dal comma 5 dell'art. 7 del DLG n. 286/2005 (2). Pertanto, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5 del DLG n. 286/2005 (2), non è più oggetto di sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della cara di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

 

per IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Bisogno

 

___

[1]
Si segnala che la norma ha introdotto le ulteriori seguenti novità alle disposizioni del DLG 286/2005:

a)
si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce;

b)
si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto;

c)
è stata introdotta la definizione ”sub-vettore” e disciplinato l'impiego e le responsabilità di tale soggetto (art. 6 ter del DLG 286/2005).

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