Esenzione tempi di guida e riposo nel trasporto di rifiuti da raccolta a smaltimento

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fijkli
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Iscritto: 22/03/2017

Buonasera a tutti i colleghi. Avrei bisogno di una risposta da parte dei piu' esperti in merito alla seguente questione: i veicoli che si occupano in un primo momento  della raccolta dei rifiuti (nettezza urbana), nel momento in cui terminano tale operazione ed iniziano il viaggio per trasportare tali rifiuti fino alla discarica(centro di smaltimento), anche se proseguendo direttamente dopo la raccolta stessa e al di fuori del comune dove hanno operato, sono esenti dalle disposizioni sui tempi di guida e riposo ex reg CE 561/2006?

Nell'immediato sembrerebbe chiara una risposta negativa, in quanto la normativa in questione, tra le varie casistiche di esenzione elencate comprende solamente i veicoli che si occupano della cosidetta nettezza urbana e quindi, una volta terminata la fase della raccolta ed iniziata quella del "trasporto" (anche senza alcuna reale interruzione), si dovrebbero applicare le disposizioni del Reg CE 561/2006.

Tuttavia la La lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/6/2012 avente protocollo n. (Prot. n. 37/0010651/MA007.A001) contiene l'illustrazione di diversi verbali ispettivi, in cui era stato contestato il mancato rispetto dei tempi di guida e delle pause, che poi sono stati annullati ad esempio dal giudice di pace di Macerata con la motivazione che il trasporto dei rifiuti urbani non è una fase distinta dalla raccolta, bensì una componente essenziale del servizio stesso e, pertanto, deve ritenersi esente dall'applicazione della disciplina generale sui tempi di guida e di riposo in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 giugno 2007.

IN CONTRAPPOSIZIONE, la circolare n.300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 emanata dal Ministero dell' Interno, nell'ultimo paragrafo recita le seguenti parole "analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell'ambito dei servizi di nettezza urbana, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportati al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene al roaccolta e se circolanti a vuoto. NON SONO, invece, compresi nell'esenzione , i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento".

La domanda finale è dunque, "I veicoli che effettuano la raccolta dei rifiuti (nettezza urbana) una volta terminata tale operazione, senza interruzione e con la compilazione del formulario, trasportano direttamente i rifiuti in un centro di raccolte E smaltimento, sono esenti dalle disposizioni del Reg CE 561/2006?"

 

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