Responsabilità impresa art. 174 co. 14 CdS

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ravaste
Ritratto di ravaste
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Iscritto: 14/07/2012

Vorrei porre agli utenti del sito un quesito relativo al numero delle sanzioni amm.ve da elevare. 
Alcuni giorni fa, durante un controllo sull’autotrasporto rilevo una violazione per il superamento dei tempi di guida a carico di un autista dipendente di un’impresa.
Contestiamo sul posto la violazione all’art. 174 co. 4 CdS, redigendo il p.v. indicando come trasgressore l’autista ed obbligato in solido l’impresa da cui dipende.
Dovendo procedere ad elevare il p.v. per la violazione dell’art. 174 co. 14 CdS, in ufficio e tramite visura camerale accerto che l’impresa, una società a responsabilità limitata, ha due soci amministratori.
A mio parere le sanzioni da elevare sono due, una per ogni socio amministratore per i motivi sotto riportati.
Il principio della natura personale della responsabilità scaturisce, per quanto riguarda il sistema amministrativo, dalla Legge n. 689 del 1981 (ripresa dal CdS dall’art. 194 e succ.) e in particolare dall’art. 2 relativo alla “capacità di intendere e di volere”, dall’art. 3 relativo all’elemento soggettivo (dolo o colpa) e dall’art. 5 relativo al concorso di persone. Quest’ultimo afferma: “Quando più  persone  concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna  di  esse  soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”. All’applicazione del suddetto istituto del concorso di persone, si arriva dal fatto che in presenza di violazioni commesse nell’ambito di una società, dovendo indirizzare la contestazione dell’illecito amministrativo alla persona fisica destinataria dell’obbligo la cui inosservanza è stata sanzionata, ritengo di indirizzarla ad entrambi i soci amministratori della società, in quanto nelle società a responsabilità limitata, l’amministrazione spetta a uno o più soci, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 2475 c.c.). Per cui avendo ciascun socio il potere di amministrare la società, ha di conseguenza la responsabilità derivante dal mancato adempimento alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 561/2006, la cui inottemperanza è sanzionabile amministrativamente dall’art. 174 co. 14 CdS.

Il fondamento di quanto sopra affermato è supportato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ripresa anche dalla Cassazione civile che peraltro distingue tra illeciti commissivi e omissivi. Secondo tale giurisprudenza, nel caso di illecito amministrativo omissivo, (ad es. la mancata organizzazione del trasporto, tale da evitare il superamento dei periodi di guida dell’autista, ecc.) qualora la violazione sia integrata dalla mancata realizzazione del comportamento doveroso, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci amministratori. Per cui ciascun socio risponderà personalmente (e in solido con la società) della violazione amministrativa, avendo ogni socio la possibilità di inserirsi nella gestione aziendale per evitare la violazione stessa, salvo l’esistenza di un patto sociale in deroga che provi l’esistenza di un socio preposto  esclusivamente  a una determinata gestione specifica.

Saluti.

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