Prescrizione.
Art. 209. Prescrizione.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)
Art. 28. - Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
In riferimento alle norme summenzionate vorrei conoscere il parere di questo Forum in merito ai seguenti quesiti:
1) la notifica del verbale vale ad interrompere la prescrizione?
2) il ricorso o l'opposizione valgono ad interrompere la precrizione?
3) se il GDP si pronuncia dopo cinque anni dalla data di accertamento il diritto alla riscossione è prescritto?
Grazie e cordialità