pubblicità abusiva

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biagiomaiolo47
Ritratto di biagiomaiolo47
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Iscritto: 09/11/2022

Carissimi colleghi, spero nel Vs. aiuto per la soluzione del seguente problema.
Il rappresentante legale di un’associazione, al momento anche assessore di minoranza nell’attuale amministrazione comunale, ha fatto affiggere abusivamente, su diverse strade del comune, alcuni manifesti contenenti delle  critiche nel confronti dell’amministrazione per la mancata realizzazione di alcune opere  nell’ambito del territorio comunale.
Per tale motivo questo comando di p. l. ha sanzionato il trasgressore ai sensi dell’art. 23, c. 4 e 11 del c.d.s. per affissione abusiva di manifesti in quanto non autorizzati e senza pagamento del canone unico patrimoniale previsto dal vigente regolamento comunale per tutte le tipologie di affissioni.
Il trasgressore, con il ricorso presentato al G.diP., ha dedotto l'illegittimità della sanzione, sull'assunto che i manifesti di cui trattasi difettano del presupposto pubblicitario in quanto recano comunicazioni prive di rilevanza economica e pertanto non sono soggetti  alla disciplina prevista dall’art. 23 C.d.S. ma a quella prevista in materia di pubbliche affissioni.
Lo stesso appellante ha posto in rilievo che nel caso di specie non sussiste alcuna violazione dell’art. 23, commi 4 e 11, del c.d.s. in ragione del fatto che l’affissione di manifesti politici il cui contenuto è privo di rilevanza economica, è disciplinato, anche per gli aspetti sanzionatori, dal “regolamento comunale  per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato dal Comune di Ugento con delibera del C.C. n. 13 del 30/04/2021), e quindi dalla legge 689/81, e non certamente dalle norme del c.d.s.  in materia di pubblicità sulle strade, erroneamente applicate, invece, nel caso in esame.

Il vigente regolamento comunale, sulla scia del disposto di cui all’art. 836 della  legge 160/93, si limata a dire (art. 53) che il Comune di …………… garantisce in ogni caso l’affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati nel Piano degli Impianti Pubblicitari approvato dall’Ente, senza prevedere, per questi, alcuna esenzione dal canone.
Pertanto abbiamo ritenuto detta motivazione  manifestamente infondata posto che è proprio il predetto regolamento che con l’art. 33 disciplina le sanzioni da applicare per i casi di pubblicità abusiva, senza distinzione alcuna tra manifesti pubblicitari veri e propri e quelli che difettano del presupposto pubblicitario in quanto recanti comunicazioni prive di rilevanza economica.
Le domande che vorrei fare sono queste:
a. I manifesti di cui trattasi sono da considerarsi politici e quindi di propaganda elettorale esenti da pagamenti e autorizzazioni?
b. Oppure sono  soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento del canone patrimoniale?
c. Ma i manifesti di propaganda elettorale, non hanno per caso un periodo di tempo limitato per la loro affissione?
Grazie infinite per la risposta e cordiali saluti a tutti.

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